Art. 30 — Assegno di integrazione salariale

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I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo ((almeno)) pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2022 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. tolto: 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, … salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo aggiunto: almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la … fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023aggiunto: . La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art30 · fonte del testo

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