Art. 34 — Contribuzione correlata

Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata e' versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La contribuzione correlata di cui al comma 1 puo' altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Testo vigente dal 23 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art34 · fonte del testo

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