Ammortizzatori sociali

Art. 2 — Apprendisti

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ((...)) ((per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022)). Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. ((Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022)). Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. ((In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2015 al 1 gennaio 2022. 1 parola tolta, 112 parole aggiunte.

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato tolto: professionalizzanteaggiunto: ... per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese … di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. aggiunto: Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi … di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruiteaggiunto: . In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art2 · fonte del testo

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