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[1]Le contabilita' delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi piu' lunghi, ma non oltre il trimestre, riveduti dall'Amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.
[2]Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilita' periodica, o in contabilita' suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilita'.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857
8Il Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le attribuzioni assegnate alle direzioni di commissariato (ufficio della contabilita' speciale) dal presente articolo passano all'ufficio di contabilita' e di revisione di corpo d'armata.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
