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[1]Le contabilita' delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi piu' lunghi, ma non oltre il trimestre, riveduti dall'Amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.
[2]Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilita' periodica, o in contabilita' suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilita'.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923
