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[1]Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo precedente:
- a)per gli assegni e le indennita' degli ufficiali;
- b)per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;
- c)pel servizio degli stabilimenti di commissariato;
- d)pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;
- e)per le spese generali dei corpi.
[2]I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
[3]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857
8Il Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le attribuzioni assegnate alle direzioni di commissariato (ufficio della contabilita' speciale) dal presente articolo passano all'ufficio di contabilita' e di revisione di corpo d'armata.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
