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[1]Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo precedente:
- a)per gli assegni e le indennita' degli ufficiali;
- b)per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;
- c)pel servizio degli stabilimenti di commissariato;
- d)pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;
- e)per le spese generali dei corpi.
[2]I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923
