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[1]E' assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare. 4
[2]Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto e' unita la situazione del conto corrente suddetto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1478
4con decorrenza dal 1 luglio 1917
Il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1478 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il periodo di sei anni concesso dall'art. 43 della legge 19 luglio 1910, n. 511, per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911 fra il tesoro e l'Amministrazione militare, e' prorogato di un anno a decorrere dal 1° luglio 1917".
Testo in vigore dal 6 ottobre 1917 al 16 dicembre 2009
