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[1]E' assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare.

[2]Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto e' unita la situazione del conto corrente suddetto.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 6 ottobre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art43 · fonte del testo

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