Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1916 al 30 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Deve parimente essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, superi L. 500.

[2]1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1271

1

Il Decreto Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1271 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di somma entro il quale per l'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e' data facolta' alle Amministrazioni dello Stato di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori o appaltatori, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, e' elevato a L. 3000 per quanto riguarda i contratti stipulati dalle Amministrazioni della guerra e della marina in base alle facolta' eccezionali di cui alle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 ed al decreto-legge 2 maggio 1915, n. 571".

2

Il D.L. Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite entro il quale per l'art. 30 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e' data facolta' alle Amministrazioni, di prevenire o troncare liti, qualunque sia l'oggetto della controversia e per l'art. 31 della stessa legge di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori od appaltatori senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, e' elevato rispettivamente a L. 8000 e L. 2000". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto fino al 30 giugno 1916.

3

Il Regio D.L. Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 660, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 7, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui al [...] decreto Luogotenenziale 11 novem- 1915, n. 1658, contenenti norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, avranno vigore per tutta la durata della guerra".

Testo in vigore dal 21 giugno 1916 al 30 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1916

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1915 al 21 giugno 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 660, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 7, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui al [...] decreto Luogotenenziale 11 novem- 1915, n. 1658, contenenti norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, avranno vigore per tutta la durata della guerra".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art31 · fonte del testo

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