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[1]Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente puo' essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei Conti, limitatamente, pero', a un decimo del loro importo. 6 7 La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti.
[2]In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 8 aprile 1923, n. 820
6Il Regio Decreto 8 aprile 1923, n. 820 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'art. 24 della legge 17 luglio 1910, numero 511, il Commissariato di aeronautica puo' sempre autorizzare con semplice provvedimento amministrativo l'esecuzione dei contratti di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo precedente, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti, anche per un terzo del loro importo". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Tutte le disposizioni del presente decreto che derogano a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per l'Amministrazione della guerra, hanno vigore fino al 30 giugno 1923 e limitatamente all'ammontare dei fondi passati dai bilanci dei Ministeri della guerra e della marina a quello del Commissariato per l'aeronautica".
Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1542
7Il Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1542, nel modificare l'art. 7, comma 1 del Regio Decreto 8 aprile 1923, n. 820, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 1923, n. 820, sono prorogate, senza le limitazioni di cui all'art. 7 del decreto stesso, fino al 30 giugno 1924".
Testo in vigore dal 26 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
