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[1]Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente puo' essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei Conti, limitatamente, pero', a un decimo del loro importo.
[2]La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti.
[3]In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 20 aprile 1923
