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Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformita' colle proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione e' quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 71 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
