Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di Cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

[2]La somma da anticiparsi e', per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art12 · fonte del testo

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