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[1]Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di Cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.
[2]La somma da anticiparsi e', per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
