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[1]Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilita' speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.
[2]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857
8Il Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le attribuzioni assegnate alle direzioni di commissariato (ufficio della contabilita' speciale) dal presente articolo passano all'ufficio di contabilita' e di revisione di corpo d'armata.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
