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Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilita' speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923
