Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo vengono assegnate:
- a)la somma di lire italiane 1,700,000 da prelevarsi dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906;
- b)fino alla concorrenza della somma di lire italiane 5,500,000 le somme ricavabili dalla vendita delle navi inscritte negli elenchi A e B della presente legge, valutate complessivamente per lire italiane 7,400,000, che l'Amministrazione della R. marina e' autorizzata ad effettuare durante gli esercizi dal 1906-907 al 1911-912. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1912, n. 785
1La L. 6 luglio 1912, n. 785 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata di un quinquennio, ossia a tutto l'esercizio finanziario 1916-917, l'autorizzazione concessa all'Amministrazione della R. marina con l'art. 2, lettera b), della legge 21 marzo 1907, n. 118, di alienare le navi comprese negli elenchi A e B annessi alla legge stessa".
Testo in vigore dal 17 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
