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Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo vengono assegnate:
- a)la somma di lire italiane 1,700,000 da prelevarsi dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906;
- b)fino alla concorrenza della somma di lire italiane 5,500,000 le somme ricavabili dalla vendita delle navi inscritte negli elenchi A e B della presente legge, valutate complessivamente per lire italiane 7,400,000, che l'Amministrazione della R. marina e' autorizzata ad effettuare durante gli esercizi dal 1906-907 al 1911-912.
Testo in vigore dal 5 aprile 1907 al 17 agosto 1912
