Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 9 ottobre 2010. 430 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Per le chiamate ordinate dall'Autorita' militare per il controllo della forza in congedo e per le dichiarazioni di residenza dei militari, si applicano le disposizioni della legge 27 marzo 1930, n. 406, con le seguenti modificazioni;
tolto: L'art. 2 e' soppresso.
tolto: All'art. 3 e' aggiunto il seguente capoverso « Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo ».
tolto: L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I militari in congedo di cui ai precedenti articoli 1 e 3 devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del Comune di residenza, ovvero alle Autorita' militari nel Comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
tolto: «Non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.
tolto: « I militari medesimi, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'Autorita' militare dalla quale dipendono, se ufficiali, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.
tolto: « Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.
tolto: «La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato ».
tolto: Nell'art. 5 la frase « con i precedenti articoli 2 e 4 » e' sostituita dalla seguente: « con il precedente art. 4 ».
tolto: L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
tolto: «In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.
tolto: «Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.
tolto: «Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare ».
tolto: L'art. 7 viene sostituito dal seguente:
tolto: «La cognizione delle contravvenzioni prevedute dall'articolo 4 della presente legge appartiene ai tribunali militari.
tolto: «Nei procedimenti per detta contravvenzione puo', senza procedersi al dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.
tolto: «Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1018~art2 · fonte del testo
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