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[1]L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
[2]«La scelta dei «capi» di cui al precedente art. 1 e' fatta per categoria da una o piu' Commissioni provinciali nominate dalla competente autorita' militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni e da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare.
[3]«Nel caso si tratti di requisire autoveicoli, fara' parte della Commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto sara' scelto dalla suddetta autorita' militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede del R.A.C.I. (Reale Automobile Circolo d'Italia) e presi possibilmente tra persone che rivestano la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo od in congedo».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
