Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010. 212 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'art. 9-bis e' sostituito dal seguente:
tolto: «Nel caso di requisizione definitiva spettano al proprietario:
tolto: a) il prezzo di cui all'articolo precedente;
tolto: b) l'eventuale quota di cui al successivo art. 16;
tolto: c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
tolto: «Spettano inoltre:
tolto: a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti una indennita' corrispondente alla tassa di circolazione gia' soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;
tolto: b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.
tolto: «Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le societa' assicuratrici non possono applicare penalita' per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.
tolto: «Le societa' assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.
tolto: «Il proprietario del capo requisito richiedera' il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente Commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;479~art8 · fonte del testo
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