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[1]L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
[2]«Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
[3]«Tale divieto resta fermo, finche' non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra ».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
