Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010. 442 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Non sono requisibili
tolto: a) i capi appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Reali Principi;
tolto: b) i capi appartenenti alla Santa Sede e ai Cardinali;
tolto: c) i capi in uso alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede;
tolto: d) i capi in uso al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede, sempre che si tratti di persone che non esercitino il commercio;
tolto: e) i capi appartenenti a stranieri, che in virtu' di accordi internazionali, abbiano diritto alla esclusione dalla requisizione;
tolto: f) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito e delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempreche' siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
tolto: g) gli automezzi e i natanti in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
tolto: h) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza dei depositi cavalli stalloni (cavalli ed asini), ovvero approvati per servizio pubblico;
tolto: i) le giumente di puro sangue e quelle brade infime, destinate esclusivamente alla riproduzione;
tolto: 1) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate;
tolto: m) le autovetture di proprieta' degli ufficiali dei carabinieri Reali, sempre che siano impiegate per servizio a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.
tolto: «Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.
tolto: «Sono altresi' esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana e all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. E' pero' in facolta' delle autorita' militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessita' degli Enti predetti.
tolto: «I capi di proprieta' delle Amministrazioni dello Stato o del Partito Nazionale Fascista possono essere requisiti soltanto con l'assenso, rispettivamente, delle Amministrazioni interessate o del Segretario del Partito.
tolto: «I capi di proprieta' privata adibiti a trasporti postali possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle comunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti a servizio postale che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione. «Con decreto del DUCE, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita' possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;479~art3 · fonte del testo
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