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[1]L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
[2]«Quando e' ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, ovvero in ogni altro caso in cui, con determinazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sia ritenuto necessario, possono essere requisiti per i bisogni delle Forze armate dello Stato:
- 1)i cavalli, i muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;
- 2)i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli motore a trazione meccanica (autovetture, autobus, autocarri comuni e speciali, motocicli, motocarrozzette, motocarri, motofurgoncini), nonche' i loro eventuali rimorchi le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
- 3)le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
- 4)i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali, di portata non inferiore ai 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura.
[3]«Sotto la denominazione di «capi» il presente testo unico designa indistintamente tutte le cose indicate nel comma precedente.
[4]«Ogni capo puo' essere requisito solo in quanto trovisi nel territorio dello Stato, appartenga a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, e sia idoneo al servizio militare».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
