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[1]L'art. 23 e' sostituito dal seguente:

[2]«Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, e' punito, se il fatto non e' preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

  • 1)nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda fino a lire 100 e, se abbia fatto dichiarazioni mendaci, con la stessa pena fino a lire 200;
  • 2)nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con l'ammenda da lire 20 a lire 1000 per ogni capo non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare.

[3]«In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena e' aumentata della meta'».

Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;479~art16 · fonte del testo

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