Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
tolto: «La requisizione puo' anche farsi in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. In tal caso sara' corrisposta al proprietario l'indennita' di cui al successivo art. 12-bis.
tolto: «Tuttavia, trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questi sia trasformata in requisizione definitiva.
tolto: «Per la durata della requisizione a noleggio i contratti assicurativi s'intenderanno sospesi. Essi riprenderanno automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza sara' prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
tolto: «La restituzione del capo requisito per noleggio e' effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro. «Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario verra' liquidata una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita' che, se del caso, potra' anche raggiungere la totalita' del prezzo di requisizione di cui all'art. 9, fatta deduzione delle quote gia' corrisposte a titolo di noleggio e del valore d'uso del capo al momento della restituzione».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;479~art10 · fonte del testo
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