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[1]L'art. 12-bis e' sostituito dal seguente:
[2]«Nel caso di requisizione a noleggio l'indennita' per i «capi» requisiti sara' corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta, degli elementi indicati appresso,
[3]«I. - Per i veicoli a motore a trazione meccanica:
- a)una quota giornaliera che sara' stabilita dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nette seguenti:
[4]fino a 25 quintali;
[5]oltre 25 fino a 40 quintali;
[6]oltre 40 fino a 60 quintali;
[7]oltre 60 quintali.
[8]«Analogamente sara' stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da noleggiare;
- b)una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla Commissione provinciale nella misura non superiore a lire 0,05 per cento del prezzo di stima stabilito a norma dell'art. 9.
[9]«Al proprietario spetta inoltre:
[10]il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata del noleggio, della tassa di circolazione gia' soddisfatta;
[11]un'indennita' giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura che sara' stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorita' di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
[12]il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
[13]l'eventuale quota di cui al successivo art. 16.
[14]«II. - Per i quadrupedi, carreggio, finimenti e bardature, una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorita' di cui alla precedente lettera a) del presente articolo».
Testo in vigore dal 22 maggio 1942 al 9 ottobre 2010
