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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari entro dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della citta' di Bologna, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, Serie terza, il cui termine di attuazione venne prorogato con Regio decreto legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati. 1
[9]L'esenzione stabilita dal comma precedente sara' concessa soltanto per le costruzioni e ricostruzioni che verranno eseguite nelle zone comprese nel piano di risanamento che sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Cobolli Gigli - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 gennaio 1953, n. 106
1con decorrenza dal 22 giugno 1946
La L. 31 gennaio 1953, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' altresi' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 22 giugno 1946 e fino al 30 ottobre 1953, per il godimento della esenzione temporanea dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali di cui alla legge 4 giugno 1936, n. 1103".
Testo in vigore dal 4 aprile 1953 al 16 dicembre 2009
