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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari entro dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della citta' di Bologna, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, Serie terza, il cui termine di attuazione venne prorogato con Regio decreto legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.
[9]L'esenzione stabilita dal comma precedente sara' concessa soltanto per le costruzioni e ricostruzioni che verranno eseguite nelle zone comprese nel piano di risanamento che sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Cobolli Gigli - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1936 al 4 aprile 1953
