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[1]La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e' abrogata.

[2]Per gli autocarri in circolazione al 1° gennaio 1939-XVII, per i quali era stata anteriormente riconosciuta, in virtu' di leggi speciali, la esenzione temporanea dalla tassa di circolazione, e' dovuta, per il rimanente periodo di esenzione decorrente dal 1° gennaio 1939, la tassa unica di circolazione di cui alla tabella allegato A al R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, ridotta a tre decimi, fatta eccezione per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori per i quali la tassa suddetta, per l'accennato rimanente periodo di esenzione, e' ridotta a tre ventesimi.

Testo in vigore dal 14 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-23;969~art4 · fonte del testo

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