Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e' abrogata.
tolto: Per gli autocarri in circolazione al 1° gennaio 1939-XVII, per i quali era stata anteriormente riconosciuta, in virtu' di leggi speciali, la esenzione temporanea dalla tassa di circolazione, e' dovuta, per il rimanente periodo di esenzione decorrente dal 1° gennaio 1939, la tassa unica di circolazione di cui alla tabella allegato A al R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, ridotta a tre decimi, fatta eccezione per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori per i quali la tassa suddetta, per l'accennato rimanente periodo di esenzione, e' ridotta a tre ventesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-23;969~art4 · fonte del testo
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