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[1]La circolazione di autovetture munite di licenza di circolazione per trasporti di persone e di cose e' soggetta alla tassa unica di circolazione di cui alla tabella.allegato A al R. decreto legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936.
[2]La tassa di cui alla tabella citata e' ridotta alla meta' qualora si tratti di autovetture munite di licenza di circolazione per trasporto di persone autorizzate a trasporto di cose.
Testo in vigore dal 14 luglio 1939 al 1 maggio 1948
