Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'esenzione dalla tassa unica di circolazione stabilita dalla lettera a) dell'art. 5 del R. decreto legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, per gli autoveicoli e rimorchi costruiti in conformita' di quanto e' previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, e' portata dal periodo di un anno ad un periodo complessivo di tre anni.
Testo in vigore dal 14 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
