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La riduzione alla meta' della tassa sui trasporti di cose con autoveicoli e rimorchi stabilita dalla lettera a) dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, e' estesa ad un quantitativo di rimorchi pari a quello degli autocarri, ferme restando le altre condizioni e limitazioni previste nella stessa lettera a) del detto decreto.
Testo in vigore dal 14 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
