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Ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, che abbiano lasciato trascorrere il biennio di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, senza presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dei servizi che intendono riscattare, e' data la facolta' di chiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il riconoscimento stesso secondo le norme vigenti.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
