Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il sanitario che si sia avvalso della facolta' di cui all'art. 1 della presente legge e lasci il servizio senza avere completato il versamento del contributo straordinario ha diritto alla liquidazione dell'indennita' o della pensione, calcolata in base al periodo corrispondente a quello per cui e' stato versato il predetto contributo, al periodo di effettiva iscrizione alla Cassa, nonche' a quello eventualmente riscattato ai sensi delle disposizioni vigenti.
tolto: In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle rate di cui all'articolo precedente, nessuna riduzione o trattenuta verra' fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; pero', se il sanitario sia divenuto moroso, i suoi superstiti, aventi diritto all'assegno, dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Qualora essi non paghino tale debito, non sara' computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il periodo di servizio corrispondente a quello per cui non furono versate le rate di contributo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3114~art3 · fonte del testo
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