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[1]Il sanitario che si sia avvalso della facolta' di cui all'art. 1 della presente legge e lasci il servizio senza avere completato il versamento del contributo straordinario ha diritto alla liquidazione dell'indennita' o della pensione, calcolata in base al periodo corrispondente a quello per cui e' stato versato il predetto contributo, al periodo di effettiva iscrizione alla Cassa, nonche' a quello eventualmente riscattato ai sensi delle disposizioni vigenti.
[2]In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle rate di cui all'articolo precedente, nessuna riduzione o trattenuta verra' fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; pero', se il sanitario sia divenuto moroso, i suoi superstiti, aventi diritto all'assegno, dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Qualora essi non paghino tale debito, non sara' computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il periodo di servizio corrispondente a quello per cui non furono versate le rate di contributo.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
