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[1]Il sanitario che abbia ottenuto il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 1 e non versi l'intero premio, o la meta' di esso, entro tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo di riscossione, decade dalla ottenuta concessione.
[2]Il versamento rateale dell'altra meta' del premio dovra' effettuarsi non oltre tre mesi dalla data di emissione del relativo ruolo, pure sotto pena di decadenza dalla concessione.
[3]Per il pagamento rateale di cui al penultimo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
