Art. 3 (Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia)
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[1]La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 10 marzo 1939-XVII, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 14, rimane per tutt'altro in vigore ed e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione.
[2]Roma, addi' 30 aprile 1941-XIX
[3]Il Ministro per le finanze DI REVEL
[4]Il presidente generale del Reale Automobile Circolo d'Italia BONACOSSA
Testo in vigore dal 31 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
