Art. 1 (Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia)
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[1]Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia «R.A.C.I.» per la riscossione delle tasse unificate di circo. lozione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e dei diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
[2]Il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze dott. Paolo Thaon di Revel e il Reale Automobile Circolo - Ente morale - con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. ing. conte Alberto Bonacossa, vista la convenzione 10 marzo 1939-XXII, approvata con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1873, parziale modifica dell'art. 14 di detta convenzione, stabiliscono quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Per il periodo dal 1° aprile 1941-XIX e fino a tre mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, l'aggio di riscossione, di cui all'art. 14 della citata convenzione marzo 1939-XVII da corrispondere al «R.A.C.I.» a titolo di compenso sull'ammontare delle tasse e dei diritti introitati, e' stabilito nella seguente misura:
[5]sulle riscossioni annue fino a L. 100.000.000, aggio 5 per cento; sulle riscossioni annue da L. 100.000.001 a L. 150.000.000, aggio 4 per cento;
[6]sulle riscossioni annue da L. 150.000.001 a 200.000.000, aggio 3 per cento.
[7]Rimane inteso che il detto compenso e' comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.
Testo in vigore dal 31 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
