Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1942 al 6 luglio 1946. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, sono estese agli analoghi atti di affrancazione delle colonie perpetue dei terreni esistenti nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma, compresi i mutui occorrenti per tali affrancazioni, anche se siano concessi dalla Banca nazionale del Lavoro o da altro Istituto speciale di credito agrario, autorizzato ad operare nella zona.
[9]Tali agevolazioni si applicano ai contratti registrati entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 1
[11]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[14]Visto,il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 1942, n. 516
1La L. 15 aprile 1942, n. 516 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1976, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza del biennio previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge anzidetta e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 12 giugno 1942 al 6 luglio 1946
