Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1940 al 12 giugno 1942. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, sono estese agli analoghi atti di affrancazione delle colonie perpetue dei terreni esistenti nei comuni di Lanuvio e di Genzano di Roma, compresi i mutui occorrenti per tali affrancazioni, anche se siano concessi dalla Banca nazionale del Lavoro o da altro Istituto speciale di credito agrario, autorizzato ad operare nella zona.
[9]Tali agevolazioni si applicano ai contratti registrati entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[14]Visto,il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1940 al 12 giugno 1942
