Ai proprietari delle navi mercantili ammesse al contributo di ammortamento di cui al precedente articolo e' inoltre corrisposto, alla data di entrata in effettivo esercizio della nave, un contributo integrativo pari al sesto del prezzo della nave alla data predetta, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo. Qualora nella costruzione della nave vengano impiegati materiali o macchinari di cui all'art. 7 lettera a) e b), importati dall'estero, in franchigia o non, il prezzo della nave agli effetti del contributo integrativo e' determinato al netto del costo dei materiali e dei macchinari stessi. Il prezzo della nave e' accertato ed approvato secondo le norme indicate nel regolamento. L'importo complessivo del contributo sui materiali, del contributo di ammortamento e del contributo integrativo, non puo' superare il terzo del prezzo della nave e la meta' di tale prezzo per le navi da pesca.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art6 · fonte del testo

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