DELLE OPERAZIONI 1. Le risorse del capitale ordinario della Banca saranno sempre e in ogni caso tenute, utilizzate, messe a disposizione, investite o altrimenti collocate completamente separate dalle risorse dei fondi speciali. Ciascun fondo speciale, le sue risorse e la sua contabilita' saranno tenuti completamente separati da altri fondi speciali, dalle loro risorse e dalla loro contabilita'. 2. Le risorse del capitale ordinario della Banca non saranno gravate o usate per saldare perdite o passivi derivanti da operazioni o altre attivita' di qualsiasi fondo speciale. Le risorse dei fondi speciali proprie di un qualsiasi fondo speciale non saranno gravate o usate per saldare perdite o passivi derivanti da operazioni o altre attivita' della Banca finanziate con il suo capitale ordinario o con risorse proprie di qualsiasi altro fondo speciale. 3. Nelle operazioni ed altre attivita' di un qualsiasi fondo speciale, la responsabilita' della Banca sara' limitata alle risorse proprie di tale fondo speciale e che sono a disposizione della Banca. 4. Le relazioni finanziarie della Banca presenteranno separatamente le operazioni ordinarie e le operazioni speciali della Banca. Le spese concernenti le operazioni ordinarie verranno addebitate alle risorse del capitale ordinario della Banca. Le spese direttamente concernenti operazioni speciali verranno addebitate alle risorse dei fondi speciali. Ogni altra spesa verra' addebitata come la Banca stabilira'. 5. La Banca adottera' quelle norme e quei regolamenti che potranno essere necessari per assicurare l'effettiva separazione dei due tipi delle sue operazioni.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art12 · fonte del testo

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