SPECIALI 1. Con il presente Atto viene istituito un fondo speciale, il fondo Speciale per lo Sviluppo, in cui la Banca potra' ricevere contribuzioni o prestiti. Il Fondo speciale per lo Sviluppo potra' essere utilizzato per effettuare o garantire prestiti di grande priorita' per lo sviluppo, con scadenze a piu' lungo termine, con l'inizio della restituzione maggiormente differito e con tassi di interesse piu' bassi di quelli stabiliti dalla Banca per le sue operazioni ordinarie. La Banca, appena possibile, adottera' norme e regolamenti per l'amministrazione e l'utilizzazione del Fondo speciale per lo Sviluppo. 2. La Banca potra' istituire, o le potra' essere affidata l'amministrazione di altri fondi speciali che siano destinati a servire i suoi scopi e che rientrino nelle sue funzioni. Essa adottera' quelle norme e quei regolamenti che potranno essere necessari per istituire, amministrare ed utilizzare le risorse di ciascun fondo speciale. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo concernenti il Fondo Speciale per lo Sviluppo, le condizioni e le modalita' secondo le quali la Banca potra' ricevere contribuzioni o prestiti per fondi speeciali, incluso il Fondo Speciale per lo Sviluppo, saranno quelle che potranno essere concordate tra la Banca ed il contributore o prestatore, e i fondi speciali potranno essere utilizzati in qualsiasi modo ed a qualsisi condizione e modalita' che non siano incompatibili con gli scopi e le funzioni della Banca o con qualsisi accordo relativo a tali fondi. 4. Nessuna quota del capitale effettivamente versato o delle riserve della Banca o dei fondi presi a prestito dalla Banca per l'inclusione nelle risorse del suo capitale ordinario potra' essere assegnata al Fondo speciale per lo Sviluppo previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo o a qualsiasi altro fondo speciale. 5. Le norme ed i regolamenti relativi a qualsiasi fondo speciale saranno compatibili con le disposizioni del presente Accordo fatta eccezione per quelle che siano espressamente applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca. Ove tali norme e regolamenti non siano applicabili, i fondi speciali saranno regolati dalle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art8 · fonte del testo

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