DELLE VALUTE 1. La valuta di un qualsiasi membro, in possesso della Banca come parte delle risorse del suo capitale ordinario, comunque acquisita, potra' essere utilizzata dalla Banca o da un qualsiasi beneficiario della Banca, senza restrizioni da parte di detto membro, per effettuare pagamenti per spese all'interno di esso, o per beni o servizi prodotti nel territorio di tale membro. 2. I membri non potranno mantenere o imporre alcuna restrizione sul possesso o l'utilizzazione da parte della Banca o di un qualsiasi beneficiario della Banca, per pagamenti in qualsiasi paese, di oro o di qualsiasi valuta ricevuti dalla Banca ed inclusi nelle risorse del proprio capitale ordinario; salvo che un membro regionale potra' dopo consultazione con la banca e condizionatamente a periodiche revisioni da parte della stessa, limitare, in tutto o in parte, per spese nel territorio di tale membro, l'utilizzazione della propria valuta versata o ottenuta come restituzione del capitale da valuta del membro pagata conformemente al paragrafo 2(b) dell'Articolo 7. 3. L'utilizzazione di una qualsiasi valuta ricevuta e tenuta dalla Banca come parte delle risorse dei propri fondi speciali sara' regolata da norme, regolamenti e accordi che a questi si riferiscono e fatti in forza delle disposizioni dell'Articolo 8. 4. Oro o valute tenuti dalla Banca non potranno essere utilizzati dalla Banca per l'acquisto di valute di membri o non-membri salvo con l'approvazione del membro o dei membri le cui valute siano interessate, ma potranno in tal modo essere utilizzati senza detta approvazione: (i) per adempiere alle obbligazioni della Banca nel corso ordinario dei suoi affari; (ii) se la valuta che deve essere utilizzata per tale acquisto e' la valuta di un membro ricevuta dalla Banca come pagamento in acconto della sottoscrizione di un altro membro; o (iii) in seguito ad una decisione del Consiglio dei Direttori con voto dei Direttori rappresentanti non meno dei due terzi del potere di voto complessivo dei membri. 5. Nulla nel presente Accordo precludera' la Banca dall'usare la valuta di un qualsiasi membro per spese amministrative in cui la Banca sia incorsa nel territorio di quel membro.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art23 · fonte del testo

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