[1]Regime fiscale e doganale

[2](1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibili dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni. (2) Il materiale, le attrezzature, le pubblicazioni scientifiche e culturali, come pure le registrazioni radiofoniche e televisive e i film, esportati o importati dall'Istituto per usi ufficiali all'interno della sede stessa, sono esenti dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione od all'esportazione. (3) L'Istituto e' esonerato dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'istituto, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. (4) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Istituto e' esonerato dall'imposta sulla cifra d'affari (IGE) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, film di importo superiore a lire trecentomila. (5) L'Istituto gode dell'esenzione o del rimborso delle imposte di consumo sull'energia elettrica ed il gas, per l'illuminazione ed il riscaldamento, consumati per le attivita' ufficiali dell'Istituto, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato. (6) I beni importati in esenzione dai diritti doganali (dazi), imposte e tasse ai sensi del presente articolo, non possono essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, ne' utilizzati per altri fini, senza l'autorizzazione preventiva delle competenti autorita' italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali (dazi), imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali (dazi), imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul detto valore ed in base alle aliquote vigenti alla data della cessione. (7) Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~accordo-art6 · fonte del testo

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