Art. 9 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
da imposte e dazi L'esenzione da imposte e dazi di cui agli articoli 7 o 8 del presente Accordo non sara' concessa per i beni o servizi che possono essere acquistati o importati per beneficio personale di un membro del personale del Gruppo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
