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Civile
Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione
Legge 23 luglio 1980, n. 508
- Aggiornato al
- 3 settembre 1980
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- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile da un'autorita' di…
- Art. 3Allorche' un atto deve essere iscritto in un registro di stato civile dalle autorita' di…
- Art. 4Nel caso di diversita' nella grafia dei cognomi e nomi tra vari documenti presentati…
- Art. 5In mancanza di norme contrarie di diritto interno in tale materia, in ogni atto iscritto…
- Art. 6Allorche' in due o piu' atti iscritti nei registri dello stato civile da parte di…
- Art. 7Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle…
- Art. 8La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo…
- Art. 9La presente Convenzione si applica nel pieno diritto su tutta l'estensione del territorio…
- Art. 10Ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile, del Consiglio…
- Art. 11La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di durata. Ciascuno degli Stati…
