[1]La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di durata. Ciascuno degli Stati contraenti avra' tuttavia la facolta' di denunziarla in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata per iscritto al Consiglio Federale Svizzero che ne informera' gli altri Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Tale facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del periodo di un anno a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 8 o dall'adesione. La denuncia avra' efficacia a partire da sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la notifica prevista al comma primo del presente articolo.

[2]IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO A Berna il tredici settembre millenovecentosettantatre in unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

[4]Per la Repubblica Federale di Germania

[5]Per la Repubblica Federale di Germania e' considerato cittadino ai sensi della presente Convenzione chiunque sia Tedesco ai sensi della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania FERID MUEHLENHOVER

[6]Per la Repubblica Austriaca FRITZ SCHWIND

[7]Per il Regno del Belgio LEROY

[8]Per il Granducato di Lussemburgo HENRI DELVAUX

[9]Per il Regno dei Paesi Bassi

[10]Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini "territorio metropolitano" e "territorio extrametropolitano" usati nel testo della Convenzione significano, data l'uguaglianza esistente dal punto di vista del diritto pubblico tra Paesi Bassi, Surinam e Antille Olandesi, "territorio europeo" e "territori non-europei" J. VAN RIJN VAN ALKEMADE

[11]Per la Repubblica Turca SUAT BILGE

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art11 · fonte del testo

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